Guida Pratica alla Fattura Pro Forma

La fattura pro forma è un documento senza alcuna valenza fiscale, utilizzato quando si rende necessario presentare al cliente un facsimile della fattura finale senza incorrere negli obblighi fiscali e mantenendo la certezza che il documento non possa far insorgere, in caso di controlli, la presunzione di fatturazione, generando tutte le conseguenze per la mancata registrazione dello stesso.

La fattura pro forma non genera obblighi ai fine della liquidazione IVA e nemmeno ai fine della determinazione dei ricavi. Vediamo ora un paio di casi in cui è utile emettere fatture o parcelle pro forma.

Parcella pro forma per il Libero Professionista

I professionisti emettono quasi sempre parcella pro forma, in quanto hanno l’obbligo di fatturazione non all’esecuzione della prestazione ma solo al pagamento della stessa. Grazie alla pro forma possono presentare la loro parcella al cliente senza doversi accollare gli oneri del pagamento dell’IVA e della tassazione sui ricavi fino al pagamento della stessa. Facciamo un esempio per capire meglio: supponiamo che un geometra abbia fatto un progetto di una casa per un importo di €10.000 + IVA ed abbia completato il suo lavori il 5 Dicembre e che gli accordi con il committente prevedano un pagamento a 60 giorni fine mese dalla consegna lavori. Se il geometra fatturasse il 5 Dicembre si dovrebbe accollare l’IVA da pagare in Gennaio (€2.100) e la tassazione in carico all’anno in corso. Emettendo invece fattura pro forma ed attendendo il pagamento a fine febbraio dell’anno successivo ottiene due vantaggi:

  1. l’IVA verrà versata solo a Marzo dell’anno successivo
  2. La tassazione sul reddito andrà anch’essa in carico all’anno successivo.

In termini finanziari si tratta di un grande vantaggio offerto dalla normativa.

Fattura pro forma per pagamento anticipato

Un altro caso tipico di uso della fattura pro forma si verifica quando si deve spedire della merce ad un cliente che deve pagare con Bonifico Bancario anticipato. In questo caso si compila la fattura pro forma per dare al cliente la possibilità di controllare che i prezzi applicati ed il totale corrispondano perfettamente all’ordine effettuato ed avere un documento di appoggio per l’esecuzione del bonifico; alla spedizione la fattura sarà uguale alla pro forma presentata per il pagamento.

In questo modo l’azienda venditrice si tutela dalla possibilità che il cliente, non effettuando il pagamento, la costringa a stornare la fattura di vendita a mezzo Nota di Credito, aggravando in questo modo gli adempimenti contabili.

Ci sono ovviamente altri casi per l’uso della fattura pro forma, qui abbiamo elencato due dei più diffusi.

Compilazione della fattura pro forma

Tecnicamente la fattura pro forma è molto simile alla fattura che poi si andrà ad emettere al cliente. Di seguito ne vediamo un esempio realizzato col programma gestionale Amica 10 (notare nel riquadro tipo documento la dicitura “fattura pro forma”; assieme alla numerazione è questa l’unica vera differenza con la successiva fattura di vendita):

Fattura Pro Forma

Esempio di Fattura Pro Forma (click per ingrandire)

Al momento del pagamento da parte del cliente, o comunque al momento dell’emissione della fattura reale, il gestionale Amica rende l’operazione facile e veloce: è infatti sufficiente richiamare la fattura pro forma in una nuova fattura (ad esempio accompagnatoria) ed il gioco è fatto: la fattura definitiva è pronta senza dover rifare il lavoro. Nell’esempio vediamo quanto sia semplice il processo di importazione:

Importa Fattura Pro Forma nel Gestionale Amica

Al momento della fatturazione reale è sufficiente importare la fattura pro forma creata in precedenza (click per ingrandire)

Guide Pratiche alla Fatturazione pubblicate

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16 thoughts on “Guida Pratica alla Fattura Pro Forma

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  3. A seguito di un preventivo il cliente ci ha chiesto la fattura pro forma per effettuare il pagamento a ½ bonifico bancario.
    Poiché la merce devo ordinarla, posso emettere comunque la fattura?

    • La fattura proforma sì, poichè non ha implicazioni fiscali nemmeno a livello di magazzino. La fattura reale poi verrà emessa solo quando la merce sarà disponibile. E’ buona prassi per non avere un incasso anticipato rispetto all’emissione della fattura autorizzare il bonifico del cliente solo quando la merce è già disponibile. Diversamente se il cliente ti paga prima dovrai emettere una fattura di acconto che chiuderai poi con la fattura che contiene la merce.

  4. Invio un estratto di un artcolo trovato online.
    Cosa ne pensate?
    “Trova la sua disciplina nell’art. 21 del DPR 633/72. Può assumere la forma di nota, parcella o simili: la natura di “fattura” nasce dal suo contenuto e non dalla denominazione ad essa attribuita: in particolare se il contribuente emette un “avviso di parcella” o “fattura pro-forma” avente tutte le caratteristiche della fattura (e quindi anche la indicazione dell’Iva) questo documento dovrà essere trattato come una normale fattura, con conseguente obbligo di registrazione e versamento dell’imposta (C. T. C. 12 maggio 1990, n. 3592).”

    • In effetti ci sono casi (estremi e con una giurisprudenza minima) in cui ad una fattura proforma viene attribuito il valore di fattura reale. Ora in generale, poichè è anche prassi ormai consolidata l’utilizzo della fattura proforma, l’amministrazione non ricorre nel merito. Di solito questo succede quando il cliente registra la fattura proforma portandola in detrazione mentre il professionista (o chi per lui) nono mette il ricavo a reddito e non versa l’IVA conseguente: ovviamente in questo caso l’amministrazione subisce un danno e, se la fattura proforma era tale da trarre in ‘inganno’ il cliente, può essere fatta valere la sostanza rispetto alla forma. Questo di norma non succede. Alcuni accorgimenti che possono aiutare ad evitare che il cliente cada in errore sono: non mettere numero progressivo e/o data (elementi obbligatori nella fattura), inserire nella fattura ben visibile la dicitura: “La fattura verrà emessa all’atto della riscossione, ai sensi dell’art.
      6 del D.P.R. 633 del 26/10/1972.”, non esporre l’IVA esplicitamente utilizzando una dicitura del tipo “oltre ad IVA e Ritenuta di Acconto per un netto a pagare di ….”. Questi sono alcuni suggerimenti per rendere qualsiasi eventuale (e ribadisco eventuale e rara) azione inefficace.

  5. A seguito di gara d’appalto che prevede la fornitura di merci ad Ente Territoriale, viene richiesta la parziale fatturazione anticipata per circa € 50/m.
    Al momento le merci consegnate corrispondono sostanzialmente a quanto si andrà a fatturare.
    Avvalendomi dell’art. 6 DPR 633 comma 2 lettera a), non avendo certezza di quando riscuoterò l’importo posso:
    - emettere FATTURA PRO FORMA (senza effettuare contabilizzazione né ai fini IVA e nemmeno a partita doppia)
    - oppure debbo emettere FATTURA SOSPESA (evitando il versamento dell’IVA, registrando però i ricavi).??

    L’azienda svolge attività di commercio al dettaglio e le poche fatture di vendita vengono riportate nel registro corrispettivi, non dispone del registro delle fatture sospese in quanto mai emesse.
    Come mi debbo regolare??

    • Dubito che un Ente Pubblico si ‘accontenti’ di una fattura proforma, anzi direi proprio che non la dovrebbe tenere in conto in quanto non è un documento ‘ufficiale’ per cui in quanto tale utilizzabile tra privati ma non con gli Enti. Penso che l’unica via sia la fattura con annotazione della sospensione IVA se la tua azienda rientra nei parametri previsti per poterlo fare. Ti metto di seguito un link ad una circolare che potrebbe esserti di aiuto Circolare 20/E del 30 Aprile 2011

  6. Leggo ora e ringrazio del cortese ineteressamento.
    Ho copiata la lunga circolare indicata (è la n. 20 del 30 aprile 2009, se leggo bene).
    Ritornerò in argomento dopo la lettura.

  7. Letta attentamenta la circolare che fa chiarezza in tema di iva ad esigibilità immediata ed esigibilità differita …. non è attinente al caso.
    La stessa circolare riporta nell’ultimo paragrafo la specifica che la normativa previgente al 2009 in materia di fatturazione agli Enti resta invarita.
    Aggiornerò in seguito gli sviluppi.

  8. Un tecnico CTU a emesso la fattura per il suo compenso, ha inseiro il suo codice fiscale e la partita IVA, mentre ha inserito solo il nome del condominio ma senza inserire il codice fiscale del condominio, la fattura è valida?

    • La fattura tecnicamente è valida in quanto nella normativa il codice fiscale non è obbligatorio. Certo che, a causa dei molti adempimenti (vedi Spesometro) che richiedono Partita IVA o Codice Fiscale dei clienti è buona norma esserne in possesso e quindi viene quasi automatico riportarlo sulle fatture per una più precisa identificazione del cliente. In ogni caso questa mancanza non inficia la validità del documento ai fini fiscali e civilistici.

  9. Siamo una societá di servizi pubblicitari immobiliari vorremmo fare le fatture proforma per ovviare di anticipare il pagamento IVA visti i giorni di pagamento oltre 90. La maggior parte dei clienti paga con rid o riba è possibile obbligare il cliente a questa forma di pagamento anche con le proforma?

    • Potete utilizzare la forma di pagamento che preferite con il cliente purchè sia da lui accettata; tenete presente che da un punto di vista giuridico l’obbligazione del cliente al pagamento avviene solo con l’emissione della fattura. Nutro nel vostro caso qualche dubbio sull’uso della proforma proprio in virtù delle modalità di pagamento. Per essere in regola dovreste poi essere in grado di emettere le fatture con data il giorno del pagamento.

  10. Come posso compilare la fattura proforma per della merce che mi parte per andare fuori europa, ma solo ed esclusivamente come sostituzione di pezzi in garanzia? Si tratta di beni non destinati alla vendia!
    che dicitura devo mettere per essere a posto?
    Grazie mille

    • La fattura pro-forma non è un documento fiscale quindi non risponde a regole previste dalla legge. Se fai una fattura proforma sei libero di compilarla come vuoi. Questo non toglie che dovrai poi fare un documento che giustifichi la tua spedizione di merce come ad esempio un DDT con causale “riparazione in garanzia” o altro di analogo.

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