Aliquota IVA

Nuova Aliquota IVA 21%: Come gestire la fase di transizione

Aliquota IVACon il passaggio di aliquota IVA dal 20% al 21% si verificheranno alcune situazioni che è bene chiarire, pur sapendo di non poter essere esaustivi in quanto di casi particolari ce ne saranno molti. Nelle note che seguono vorrei cercare di mettere in luce gli aspetti più comuni che riguardano le aziende che emettono fatture con aliquota ordinaria.

Premesso che le ultime notizie danno per imminente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (aggiornamento: la nuova aliquota 21% è in vigore da domani, sabato 17 settembre) e che dal giorno successivo tutte le prestazioni o cessioni con aliquota ordinaria andranno fatturate con IVA al 21%, vediamo alcune situazioni ‘a cavallo’ tra i due periodi ad aliquota diversa:

  • Acconto incassato prima dell’entrata in vigore della nuova aliquota. La fatturazione dell’acconto deve essere al 20% anche se il completamento dell’operazione avviene con la aliquota in vigore; la fattura di saldo emessa dopo l’entrata in vigore della nuova aliquota andrà fatturata al 21%.
  • Una fattura emessa prima della consegna fisica dei beni e/o dell’incasso del corrispettivo e prima dell’entrata in vigore della nuova aliquota manterrà l’aliquota al 20%.
  • Consegna di merce con DDT nel periodo con aliquota 20% e fattura differita (art. 21, quarto comma del Dpr n. 633/72) emessa quando è già in vigore l’aliquota al 21%. La fattura va emessa con l’aliquota al 20% anche se con data che ricade nel periodo di validità dell’aliquota al 21%; in questo caso fa fede la data di consegna dei beni e non la data della fatturazione.
  • Emissione di una nota di credito relativa ad operazioni fatte in regime di IVA al 20%. Si applica l’aliquota vigente al momento dell’originaria operazione, quindi il 20%.

Per le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate verso lo Stato o uno degli enti e istituti indicati nel quinto comma dell’articolo 6 del decreto Iva (Regione, Provincia, Comuni, Asl, istituti universitari, eccetera), se la fattura è stata emessa e registrata prima della data di entrata in vigore della nuova aliquota, si mantiene l’aliquota del 20% anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato. Il fornitore degli enti pubblici dovrà pertanto comprovare di avere emesso (consegnato o spedito) la fattura in data anteriore all’entrata in vigore dell’aliquota al 21% e dovrà aver annotato il documento nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi entro lo stesso termine.

In questa fase di transizione vi invito a fare molta attenzione alle aliquote applicate alle vostre fatture, perché purtroppo un errore si trasformerebbe automaticamente in evasione dell’IVA con ovvie conseguenze. Continuiamo a seguire la situazione; se ci saranno altre notizie provvederemo segnalarvele. Per istruzioni su come preparare il vostro Software Gestionale alla transizione vi rimando all’articolo apposito che abbiamo pubblicato un paio di giorni fa.

PS: Nicola mi conferma che i lavori sul prossimo aggiornamento del programma sono in fase di completamento. Rimanete sintonizzati!

Aggiornamento del 19.9.11: ho pubblicato un nuovo articolo su Come regolarizzare senza sanzioni eventuali fatture errate.

Aggiornamento del 17.9.11: la versione 2.9.6 di Amica è online già da ieri, e include l’opzione di sostituzione delle aliquote IVA predefinite di anagrafiche e articoli. In questo articolo di Nicola trovate le istruzioni.

Stefano Gardini

Co-Fondatore e Amministratore di CIR 2000 e della linea di software gestionali Amica.

Fattura elettronica: nuovi controlli su Partita IVA e Codice Fiscale dal 30 Luglio 2019

Stefano Gardini | 5 Agosto 2019 | Fatturazione

Con provvedimento del 30 Luglio 2019 Agenzia Entrate ha aggiunto nuovi controlli per la convalida della fattura elettronica. Tra i nuovi controlli introdotti dall’Agenzia delle Entrate evidenziamo la seguente verifica: verificare la coerenza di partita IVA e codice fiscale (se entrambi presenti) sia per il cedente/prestatore che per il cessionario/committente. Questo controllo significa che, se…
Leggi tutto

Aggiornata la gestione competenza IVA

Stefano Gardini | 14 Giugno 2019 | Contabilita

Sul nostro sito di supporto tecnico abbiamo pubblicato un nuovo articolo che illustra la nuova opzione “Data di competenza IVA” che abbiamo aggiunto alle Registrazioni Contabili e in fasi di emissione dei documenti fornitori. Questa opzione è particolarmente rilevante nei periodi a cavallo tra i periodi di competenza IVA (fine mese, o trimestre), soprattutto oggi…
Leggi tutto


37 commenti su “Nuova Aliquota IVA 21%: Come gestire la fase di transizione”

    Paolo19 Settembre 2011 / Rispondi

    L’IVA al 21 porterà solo rincari a tutti i prodotti anche ovviamente a quelli con IVA al 4. Una manovra ridicola che impoverirà solamente le persone, mettendole ancora più in difficoltà.
    Diminuizione delle spese, diminuizione della produzione, peggioramento della crisi…….ovvio basta fare 1 + 1.
    Balle quelle che raccontano i governanti che non hanno fatto niente per abbassare i costi della politica. ma da 20 anni a questa parte hanno solo quadruplicato i propri introiti.
    Si va verso un periodo peggiore di questo…….bravi bravi bravi !!!
    Ridetevela pure

    19 Settembre 2011 / Rispondi

    […] Quindi se avete commesso qualche errore potete regolarizzare, ma attenzione a non mancare il versamento dell’IVA per l’importo corretto. Se non l’avete ancora fatto vi consiglio di leggere anche l’articolo Nuova Aliquota IVA 21%: Come gestire la fase di transizione. […]

    fabio19 Settembre 2011 / Rispondi

    e’ una vera e propria pagliacciata

    davide21 Settembre 2011 / Rispondi

    ma i preventivi fatti e confermati prima del 17 sett 2011 possono essere fatturati al 20% ? diversamente come ci si conporta, ci rimettiamo la differenza di iva ? … comunque una figuraccia verso i clienti.

      Stefano21 Settembre 2011 / Rispondi

      Per poter fatturare al 20% la merce deve essere stata consegnata con DDT prima del 17. La stipula del contratto, nel caso specifico la conferma del preventivo, non ha alcun valore ai fini dell’applicazione dell’IVA. L’unico modo sarebbe stato quello di fatturare immediatamente i prodotti all’atto della conferma del preventivo; in questo caso il fatto che la consegna avvenga successivamente è ininfluente e poteva essere applicata l’IVA al 20%. Un caso emblematico è la firma di un preliminare di acquisto per un locale commerciale (Aliquota IVA ordinaria) fatta prima del 17/09; nel caso in cui la stipula (che viene considerata consegna del ‘prodotto’) venga fatta dopo il 17/09 l’IVA va calcolata e fatturata al 21%. Ti ho fatto questo esempio che dal punto di vista delle cifre in ballo è il più eclatante per farti capire come la conferma del preventivo (qui assimilata ad un preliminare di vendita) è davvero ininfluente, anche perchè non provabile dal punto di vista fiscale e quindi soggetta a ‘manipolazioni’. Tra un mese potrei affermare che fatturo dei prodotti al 20% poichè ho avuto conferma dal cliente prima del 17/09… Puoi capire da solo come sarebbe facile ‘evadere’ per mesi la nuova aliquota e magari anche per importi ‘rilevanti’.

    marco23 Settembre 2011 / Rispondi

    Mi è chiaro che se il DDT ha data prima del 17/09 e la fattura è differita al 30/09 l’iva va lasciata al 20% ma se sulla fattura addebito spese di incasso questo vanno al 20 o al 21% ?

      Stefano23 Settembre 2011 / Rispondi

      Essendo spese di incasso, quindi relative alla fattura e non al DDT, seguono la data fattura e quindi per la data 30/09 va applicato il 21%. Se invece si fosse trattato di spese di trasporto esposte nel DDT, allora potevano essere fatturate al 20% in quanto relative ad una prestazione (la consegna della merce) che è propria del DDT.

    BARBARA12 Ottobre 2011 / Rispondi

    HO UN AZIENDA DI SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI E HO UN GROSSO DUBBIO , HO EMESSO LE FATTURE AL 30 SETTEMBRE – I FORMULARI CON DATA PRIMA DEL 17 SETTEMBRE LI HO FATTURATI CON IVA AL 20 E I FORMULARI CON DATA 17 SETTEMBRE IN AVANTI LI HO FATTURATI CON IVA AL 21% . HO FATTO LA COSA GIUSTA O DEVO RIEMETTERE LE FATTURE CON IVA TUTTE AL 21% O FATTURARE AL 16 SETTEMBRE I FORMULARI FINO AL 16 CON IVA AL 20% ???
    ATTENDO CON URGENZA PER POTER RIEMETTERE TUTTO NEL MODO CORRETTO.

    GRAZIE

      Stefano13 Ottobre 2011 / Rispondi

      Purchè ci sia un documento ufficiale con relativa data, tutti i servizi ultimati prima del 17 Settembre possono essere fatturati al 20% anche in una fattura riepilogativa unica con data 30 Settembre 2011 che contiene anche servizi ultimati dal 17 Settembre in poi al 21%. Unica condizione è l’esistenza di una prova ‘certa’ della data di ‘ultimazione del sevizio.

        nicola14 Ottobre 2011 / Rispondi

        in base a quale disposizione di legge affermi questo ?

        Luca14 Ottobre 2011 / Rispondi

        Egr.Stefano,
        pur condividendo la Sua risposta al quesito, mi è stato fatto notare come, essendo una prestazione di servizi e quindi, a prescindere l’esistenza di un formulario con data certa, tutte le prestazioni fatturate il 30/9 anche se antecedenti al 17/9 dovevano essere fatturate con IVA al 21%.
        Mille grazie

          Stefano14 Ottobre 2011 / Rispondi

          Con questa risposta mi riferisco anche al commento di Nicola. Facciamo il punto di quanto al momento chiarito in merito: come principio generale nel caso di cessione di merci fa fede la data di cessione ed in particolare il DDT di consegna. Per le prestazioni di servizi fa fede la data di fatturazione. Però nel caso sia ‘dimostrabile’ con data certa che il servizio è stato completato e saldato prima del 17/09 i chiarimenti rilasciati finora dell’Agenzia delle Entrate permettono la fatturazione al 20% salvo un caso particolare che non mi pare sia il tuo. L’Agenzia chiarisce che per il conto lavorazione non fa fede il documento con cui è stato riconsegnato il semilavorato o il prodotto finito ma fa fede la data di fatturazione. Se per estensione si vuole considerare qualsiasi servizio alla stregua di un conto lavorazione allora è così, IVA la 21%, ma non ritengo che ogni servizio possa essere ‘assimilato’ al conto lavorazione. Ovviamente al momento sono tutte ‘interpretazioni’ e come tali passibili di ulteriori chiarimenti dell’Agenzia, che spesso sono in senso restrittivo.

            Chiara18 Ottobre 2011 /

            Nel commento viene precisato: “L’Agenzia chiarisce che per il conto lavorazione non fa fede il documento con cui è stato riconsegnato il semilavorato o il prodotto finito ma fa fede la data di fatturazione”. Dove sono contenuti tali chiarimenti? Grazie.

            Stefano18 Ottobre 2011 /

            Nella Circolare 45/E del 12/10/2011, che fornisce molti chiarimenti in merito alla nuova aliquota IVA.

            .

    giovanni13 Ottobre 2011 / Rispondi

    LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI IN AGOSTO 2011, DELIBERATI PER L’APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA’ E DEL COLLAUDO 30SETTEMBRE, LA FATTURAZIONE DEVE AVVENIRE CON IVA 20 O 21%?????

      Stefano13 Ottobre 2011 / Rispondi

      Se si tratta di lavori con Ente Pubblico, dovrai verificare con loro qual’è la data nella quale hanno registrato il completamento lavori, se la data di collaudo o la data di approvazione della contabilità. In base a questo dovrai applicare una delle due aliquote IVA. Se invece si tratta di un rapporto tra privati, fanno fede i documenti di ultimazione lavori come DDT di consegna merci, DDT per il rientro di attrezzature di cantiere e/o documenti registrati con data certa di consegna dei lavori finiti, come ad esempio una raccomandata per la consegna dei lavori o altro. In questo caso l’approvazione della contabilità è ininfluente.

    Michele Volonteri17 Ottobre 2011 / Rispondi

    Buongiorno, sono un installatore idraulico.
    Ho un problema: sto per emettere una fattura in data odierna; i d.d.t. del fornitore relativi ai prodotti sono del mese di agosto, mentre i d.d.t. che emetterò io (con quei prodotti di agosto) sono già del mese di ottobre. Come mi devo comportare? L’IVA sarà al 20% (dato che i d.d.t. del fornitore sono ancora di agosto) oppure già al 21%?
    Grazie
    Michele

      Stefano18 Ottobre 2011 / Rispondi

      L’IVA sarà rigorosamente al 21%: l’acquisto dal Fornitore è irrilevante, l’unica data importante è quella del tuo DDT di consegna delle merci al tuo cliente. Incasserai dal cliente l’IVA al 21% e la pagherai di conseguenza all’Erario.

        Michele Volonteri18 Ottobre 2011 / Rispondi

        Gentilissimo! Grazie mille!

    Giovanna20 Ottobre 2011 / Rispondi

    Scusate, erroneamento ho emesso fatture al 20% con data fattura 30/09/11 e ho già versato l’iva del 16/10/11 cosa devo fare per sanare la situazione?
    Grazie..

      Stefano21 Ottobre 2011 / Rispondi

      Fai l’integrazione del modello F24 con il ‘ravvedimento ‘operoso’ per l’importo IVA del mancato versamento: prima lo fai e meno paghi. Poi in sede di dichiarazione annuale IVA riporterai i dati iva corretti al 21% facendo le relative integrazioni. Vedi nel blog l’articolo su come intervenire per le correzioni.

    maria21 Ottobre 2011 / Rispondi

    nel caso di una nota di variazione iva per lavori fatturati erroneamente con regime reverse charge (quindi con inversione contabile dell’iva in capo al committente) se i lavori si riferiscono al periodo antecedente al 17 settembre l’iva da recuperare è al 20 o al 21%? e nel caso di stato avanzamento lavori con sal dal 20 agosto al 20 settembre quindi a cavallo del periodo di appl. della nuova aliquota quale aliquota applicare?

      Stefano24 Ottobre 2011 / Rispondi

      Le note di variazione seguono il regime IVA del documento che vanno ad integrare, quindi se la fattura dic ui fai l’integrazione aveva IVA 20% anche la nota di variazione deve riportare la stessa aliquota. Per lo stato avanzamento invece dovrai fatturare il tutto con aliquota al 21%: in questo caso il riferimento è alla data di fatturazione e non al periodo di svolgimento dei lavori.

    Ciro2 Novembre 2011 / Rispondi

    Buongiorno.
    nel caso di una società commerciale che ha venduto i propri prodotti al 20% (prima dell’entrata in vigore dell’aliquota al 21%), ma che poi ha ricevuto un reso (con restituzione dei beni dopo il 17/09), con quale aliquota bisogna emettere la nota di credito? Sicuramente una nota di rettifica ai sensi dell’art. 26 è da considerarsi al 20% quando va a rettificare unicamente i valori espressi precedentemente, stesso discorso vale quando vi è un reso-merce?
    Grazie

      Stefano Gardini3 Novembre 2011 / Rispondi

      Le confermo che anche in questo caso la nota di credito deve essere emessa con aliquota al 20%. Il fatto che sia relativa ad un reso merce anzichè ‘semplicemente’ una rettifica del valore di fatturazione è ininfluente. Di fatto viene rettificata, con il reso, la fattura originale.

    Eleonora15 Novembre 2011 / Rispondi

    Buongiorno, ho un quesito sulle fatture di acconto.
    fatturo per una ditta che effettua installazioni idrauliche, abbbiamo emesso una fattura di acconto in data 01/09/11 quindi con IVA 20%, ora devo emettere una fattura a saldodalla quale devo stornare l’acconto fatturato.
    L’acconto lo storno IVA 20% (come è stato fatturato) o IVA 21%?

    Grazie mille

      Stefano Gardini15 Novembre 2011 / Rispondi

      L’acconto va stornato così come è stato fatturato quindi con IVA al 20%.

    davide22 Novembre 2011 / Rispondi

    salve,
    ho ricevuto alcune fatture a nome della società chiamata (X) ricevute prima del 17/9 con iva al 20%, in realtà sono costi relativi ad un’altra società che chiamo (Y) e pertanto vorrei ribaltare i costi con l’emissione di una fattura da X a Y….
    La fattura va fatta con iva al 20 o al 21?

    Grazie mille

      Stefano Gardini22 Novembre 2011 / Rispondi

      Se il ‘ribaltamento’ dei costi è fatto con data successiva all’entrata in vigore della nuova aliquota va fatto con IVA al 21% indifferentemente da quale aliquota è stata applicata all’origine.

    Luca23 Novembre 2011 / Rispondi

    Buongiorno, lavoro in una società che fornisce energia elettrica alle PMI. Un cliente aveva la documentazione per avere l’IVA al 10% ma recentemente ci ha chiesto di stornare e riemettere le fatture da marzo ad oggi perchè ha scoperto di non aver diritto all’agevolazione dell’IVA. Con quale aliquota dovrei riemettere le fatture stornate? dovrei seguire il momento generativo dell’imposta o la nuova data di fatturazione?

      Stefano Gardini25 Novembre 2011 / Rispondi

      Si tratta di un questione piuttosto complessa per la quale non è facile (nè sicuro) dare una risposta certa, a causa della solita farraginosità della legge. Io ritengo siano da fatturare al 21% ma ti consiglio di rivolgere un’istanza ad Agenzia delle Entrate perchè a quel punto puoi basare la tua operatività su qualcosa di incontestabile, diversamente di sottoporresti sempre alla valutazione di un eventuale controllore.

    fabio15 Dicembre 2011 / Rispondi

    l’aliquota dell’iva sui trasporti oggi è del 21 o del 20%?

      Stefano Gardini16 Dicembre 2011 / Rispondi

      Non esiste più l’aliquota IVA al 20%, l’aliquota IVA ‘ordinaria’ è al 21%, poi ci sono i due regimi ‘speciali’ al 10% ed al 4%. Quindi se i servizi che svolgi non rientrano in uno dei regimi speciali, l’aliquota iva è al 21%.

    Alessandra2 Gennaio 2012 / Rispondi

    Ricevo oggi la fattura di un operatore di telefonia mobile, (fattura relativa a ottobre e novembre). All’interno di questa fattura è effettuata uno storno per variazione iva dal 20 al 21 sull’imponibile della fattura precedente (agosto/settembre) e quindi l’iva totale della fattura ricevuta è di x per la stessa e di y per la correzione iva fattura precedente. come la registro?

      Stefano Gardini11 Gennaio 2012 / Rispondi

      Normalmente in contabilità con il conto IVA caricato per il totale degli importi IVA ed i conti Fornitore e Costi come sempre. Puoi al limite mettere una annotazione che l’importo y è relativo al doc N… del…. Giusto come nota per vedere subito a cosa è riferita la differenza tra imponibile ed iva.

    MARIATERESA15 Giugno 2012 / Rispondi

    Buongiorno.
    nel caso di una società commerciale che ha venduto i propri prodotti al 20% (prima dell’entrata in vigore dell’aliquota al 21%), ma che poi ha ricevuto un reso (con restituzione dei beni dopo il 17/09), emette nota credito al 20%. Nel caso di riparazione della suddetta merce e reinvio la stessa al cliente fattura al 20% o 21%??? Grazie

      Stefano Gardini16 Giugno 2012 / Rispondi

      La prestazione di riparazione avviene dopo il 17/9/2011 per cui sarà soggetta alla nuova aliquota IVA, il fatto che la merce sia stata acquistata al 20% non ha nessun rilievo.

Lascia un commento