Questo è il secondo articolo della nostra serie dedicata ai principali documenti fiscali. Oggi ci occupiamo del Documento di Trasporto (DDT), chiamato anche Bolla di Trasporto. Nella prima parte vediamo cos’è il DDT, come va compilato e quali sono gli obblighi civilistici e fiscali che comporta. La seconda parte è invece dedicata agli approfondimenti.
Il primo articolo della serie riguardava gli Elementi Base della Fattura. Ricordate di iscrivervi alla Newsletter, così non perderete nemmeno un articolo della serie.
Cos’è il Documento di Trasporto o DDT
Il DPR 472/96 ha introdotto il Documento di Trasporto (DDT) come sostituzione della precedente Bolla di Accompagnamento. Il DDT certifica un trasferimento di merci dal cedente (venditore) al cessionario (acquirente). La consegna avviene presso la sede indicata dal cessionario quale luogo di consegna. Il trasporto può essere effettuato sia dal mittente che dal destinatario, oppure utilizzando un trasportatore che si assume l’incarico della consegna.
Il Documento di Trasporto deve essere emesso prima della consegna diretta o dell’affidamento dei beni al trasportatore, e deve contenere l’indicazione alcuni elementi obbligatori.
Dati Obbligatori nel Documento di Trasporto
Segue l’elenco dei dati obbligatori affinché il Documento di Trasporto sia valido fiscalmente. Come al solito per gli esempi ci serviremo di Amica Fatturazione che tra l’altro ci permette di impostare il modulo di stampa del DDT come più ci aggrada.
- Generalità complete di Partita IVA del venditore (cedente)

- Generalità complete di Partita IVA del cliente (cessionario)

- Numero e data del documento

- Descrizione dei beni o dei servizi oggetto del contratto con il cliente

- Quantità dei beni o servizi

- Riferimento di chi effettua il trasporto (Mittente/Destinatario/Vettore).

Nel caso del vettore vanno indicati i suoi riferimenti identificativi. Se il trasporto avviene con il passaggio delle merci fra diversi Vettori è sufficiente indicare sul DDT le generalità dei primo incaricato. Per alcune merci particolari è necessario individuare anche i dati dettagliati del trasportatore come persona fisica con anche il numero di patente. - Il numero dei colli ed il loro peso (facoltativi ma consigliati soprattutto con trasporto a mezzo Vettore)

- La data in cui le merci lasciano la sede del Cedente (può essere la data del documento oppure una data diversa)
Nella immagine vediamo un DDT completo:

In questo caso si è scelto di esporre già i prezzi, i totali del documento e altre informazioni non obbligatorie come la banca di appoggio. Indicare i prezzi può essere utile, sia come promemoria per il cessionario che per velocizzare la successiva emissione della fattura di vendita (in Amica Fatturazione l’operazione diventa banale), ma non è obbligatorio. Anzi, in molte situazione può essere utile o necessario non esporli.
Aspetti civilistici
Ritengo importante ricordare che i documenti di trasporto non rispondono solo all’adempimento della normativa fiscale ma ricoprono anche necessità di carattere civilistico come ad esempio la tutela e la garanzia per Cedente e Cessionario dell’avvenuta consegna delle merci nonché per una corretta gestione amministrativa. È quindi da valutare caso per caso l’opportunità di certificare con DDT anche operazioni che sarebbero esenti per la legislazione fiscale anche allo scopo di ottenere dalla controparte ricevuta dell’effettiva consegna dei beni.
Dopo la soppressione della Bolla di Accompagnamento, l’introduzione del Documento di Trasporto permette alle imprese di continuare ad emettere la fattura differita (di cui parleremo in un prossimo articolo), che senza documento di trasporto non avrebbe più avuto senso mancando il giustificativo di consegna.
Trasporto di merci non destinate alla vendita
Nel caso in cui si effettuino trasporti di merci non destinate alla vendita (conto lavorazione, riparazione, comodato d’uso, ecc.) è necessario un documento di trasporto con apposita causale che dimostri, ad un eventuale contestazione dell’amministrazione, che non si tratta di una vendita ‘simulata’ ma di una movimentazione di merce legata ad altri fattori e che la merce in oggetto rimane di proprietà del mittente del trasporto. Diversamente l’amministrazione, sulla base dell’ art. 53 del decreto IVA, può applicare la presunzione di cessione (o acquisto nel caso di merci in ingresso) ed ipotizzare una cessione senza fattura.
Riepilogando:
- il Documento di Trasporto ha una valenza ai fini fiscali per il rispetto della normativa;
- permette di avvalersi della fatturazione differita;
- consente di non cadere nelle presunzioni di cui all’art. 53 del D.P.R. 633/72.
Emissione e Conservazione del Documento di Trasporto
Il Documento di Trasporto deve accompagnare i beni durante il trasporto, oppure essere spedito (anche via fax) entro il giorno stesso dell’inizio del trasporto al cessionario. I DDT relativi ai trasporti con fatturazione differita devono essere conservati fino alla scadenza dei termini per l’accertamento. Si consiglia di conservarli assieme alla fattura in cui le merci consegnate sono state fatturate.
Approfondimento
Nei prossimi paragrafi analizziamo alcuni casi particolari, come quelli in cui si rende necessario rilasciare il DDT anche in relazione all’emissione di altri documenti. Ecco il sommario degli argomenti trattati:
- Scontrino Fiscale
- Ricevuta Fiscale
- Tentata Vendita
- Beni in conto lavorazione, riparazione, deposito, ecc.
- Agenti di commercio e campionari
- I controlli su strada della Guardia di Finanza
Documento di Trasporto e Scontrino Fiscale
Il Documento di Trasporto, se con causale di cessione beni e completo con l’ammontare dei corrispettivi, sostituisce l’emissione dello scontrino fiscale. I commercianti al minuto ed i soggetti assimilati potranno quindi scegliere, per certificare i corrispettivi, una delle seguenti modalità:
- Emissione di scontrino fiscale
- Emissione di fattura immediata
- Emissione di documento di trasporto integrato con l’ammontare dei corrispettivi e successiva fattura differita
Documento di Trasporto e Ricevuta Fiscale
I contribuenti che sono tenuti all’emissione della Ricevuta Fiscale per la certificazione dei corrispettivi non devono compilare il Documento di Trasporto. L’emissione della ricevuta fiscale (completa dei dati identificativi del cliente) consente di procedere all’emissione della Fattura Differita e sostituisce di fatto il documento di trasporto stesso.
Premesso che la Fattura Differita va emessa solo ed esclusivamente nel caso di cessione di beni, è opportuno chiarire il comportamento da seguire in caso di prestazioni di servizi che presuppongano la consegna del bene finito o lavorato.
Innanzitutto il comportamento da tenere cambia se la prestazione viene resa in un locale non aperto al pubblico o presso un’ impresa, oppure in un locale aperto al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione di un cliente privato.
- Nel caso di prestazione resa in locale non aperto al pubblico o presso un’impresa l’operazione dovrà essere conclusa con emissione di fattura ordinaria. Il documento di trasporto dovrà essere sempre emesso qualora si renda necessario vincere le presunzioni di cessione, quindi se unitamente alla prestazione vengono fornite merci. Per comprovare la consegna delle merci sarebbe sempre opportuna l’emissione di un documento di trasporto da far controfirmare per ricevuta dal cliente.
- Nel caso invece la prestazione venga resa in un locale aperto al pubblico o nell’ abitazione di clienti privati non è obbligatoria l’emissione della fattura se non a richiesta del cliente e non oltre il momento di effettuazione della prestazione. In questo caso deve essere emessa la Ricevuta Fiscale al momento del suo completamento (fine lavoro).
Al fine di vincere la presunzione di cessione all’art. 53 del D.P.R. 633/72 consiglio sempre l’emissione di un DDT quando si prevede che la prestazione venga terminata in una data diversa dalla consegna dei beni.
Documento di Trasporto e la Tentata Vendita
Nel caso di trasporto di merci per la tentata vendita ci sono due comportamenti diversi da tenere a seconda che per la vendita si emetta fattura immediata o fattura differita:
- Fatturazione immediata. Si emette un Documento di Trasporto contenente tutti i beni trasportati per la tentata vendita e si emette, al momento delle singole consegne, la relativa fattura consegnandone una copia al’acquirente.
- Fatturazione differita. Si emette un Documento di Trasporto contenente tutti i beni trasportati per la tentata vendita e si emette, al momento delle singole consegne, un’apposita nota di consegna (o “scheda clienti”) secondo lo schema richiesto dalla gestione, ma contenente gli elementi obbligatori del DDT (di fatto può essere un DDT con numerazione indipendente).
Documento di Trasporto e i beni in conto lavorazione, riparazione e deposito
Nel caso di consegna di beni a terzi (ovvero da parte di terzi) in conto lavorazione, deposito, comodato ovvero in dipendenza di contratti estimatori o contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altra motivazione che non configura il trasferimento di proprietà, il DDT costituisce una delle prove valide per vincere la presunzione di cessione (ovvero di acquisto nel caso di ricezione merci). Per adempiere correttamente al suo scopo il DDT deve contenere la causale del trasporto e deve essere conservato da entrambe le parti.
Documento di Trasporto e gli Agenti di Commercio: i Campionari
Per la consegna del campionario all’agente la ditta mandante emetterà un DDT con specifica causale per evitare la presunzione di cessione; l’agente deve conservare il documento e potrà circolare con il campionario senza emettere alcun DDT in proprio.
Documento di Trasporto e Guardia di Finanza – I controlli su strada
I controlli dei trasporti su strada spettano esclusivamente alla Guardia di Finanza, che deve verificare la corrispondenza di quanto risultante dal DDT (o dichiarato dal conducente) con le risultanze effettive; successivamente la GdF o l’Ufficio Iva verificheranno l’eventuale corretta fatturazione.
Guide Pratiche alla Fatturazione già pubblicate
- Guida Pratica alle Fatture Pro Forma
- Guida Pratica alle Fatture Professionisti e Parcelle
- Fatturazione Elettronica e Telematica – Primi Passi
- Guida alla Prima Fattura: Gli Elementi di Base
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Ma il numero di ddt deve essere univoco rispetto al trasporto in questione oppure si può fare quello che una volta si chiamava “cambio bolla”? In caso affermativo, per ogni trasporto della stessa merce quanti cambi bolla si possono fare? (magari cambiando, che ne so, la destinazione della merce)
volevo sapere se il ddt e’ valido anche per i giorni seguenti per lo spostamento da sede a posto di lvoro.grazie
Se intendi dire che con il DDT in data di oggi puoi ‘girare’ con la merce due giorni prima di consegnarla la risposta è sì. Altrimenti ti prego di chiarire meglio cosa intendi.
sei stato chiarissimo. grazie per la disponibilita’.
Ciao, posso emettere, per motivi di gestione del magazzino un ddt al 27/03 con spedizione al 3/04 e quindi emettere fattura differita il 31/03?? cioè prima dell’avvenuta spedizione effettiva! (La fattura ho necessità di emetterla per poter chiedere lo sconto alla banca!)
Grazie
Dal punto di vista fiscale non ci sono problemi; il tutto attiene più ai rapporti contrattuali con i tuoi clienti. L’Erario è solo felice, paghi IVA un mese prima…
Buongiorno, posso emettere in un unico DDT merce in conto lavorazione e vendita? In questo caso nella causale di trasporto cosa metto? Grazie mille!!!
No, meglio fare i due DDT separati sia per chiarezza sia per gestire una causale del trasporto univoca, certa e non ambigua.
Grazie per la gradita risposta e la disponibilità. Buon lavoro!
Una domanda: poniamo il caso che A intesti un DDT di conto lavorazione a B, con destinazione delle merci C (colui che effettuerà a tutti gli effetti la lavorazione e che non è una destinazione diversa di B).
Al momento dell’emissione del DDT di reso da c/lavorazione, C emetterà un reso intestato…a chi? Lo intesterà ad A oppure a B, che è l’intestatario del DDT di c/lavorazione?
Questo dubbio sta creando scompiglio tra colleghi e fornitori..!!!
La questione è effettivamente un po’ “incasinata” per cui provo a fare chiarezza. Il destinatario della lavorazione è B per cui i rapporti di A sono con B. Per A il realizzatore della lavorazione, cioè C, è ‘inesistente’ o meglio è solo un luogo dove B ha deciso di far svolgere la sua lavorazione. Per cui il reso ad A della merce lavorata dovrà essere fatto da B, reale destinatario. C dovrà solo fare un DDT di reso a B della merce lavorata (poi farà fattura a B per il valore del lavoro) e B restituirà ad A la merce lavorata e farà poi la sua fattura della lavorazione. In questo modo direi che il castello documentale sta in piedi correttamente. Probabilmente ci sono anche altre soluzioni perseguibili ma a me pare che questa sia la più lineare.
Pongo 2 quesiti :
1 ) Nel ddt è obbligatorio la firma del conducente o basta indicare il nominativo del conducente stesso ;
2 ) Dopo aver emesso il ddt , il materiale relativo allo stesso ddt deve essere consegnato al destinatario entro quanti giorni ?
La firma serve per l’assunzione di responsabilità relativa al ritiro ed al trasporto della merce, quindi direi che è necessaria e utile. Non c’è un numero di giorni prefissato, perchè ovviamente non è possibile sapere a priori quanto tempo serve per un trasporto: considera eventuali intoppi, incidenti, ritardi di vario genere ecc… Naturalmente dovrà essere commisurato ad un principio di ragionevolezza: trasportare merce a 100km non può richiedere un mese salvo eventi eccezionali e dimostrabili.
Qualora disponessi di 1 magazzino ed un negozio di vendita non proprio vicini, occorre fare un tratto con un furgone, come mi devo comportare nel caso di trasporto dal magazzino al negozio per non avere problemi?
Devo emettere un DDT o come funziiona?
Sì, il negozio è considerato come un secondo magazzino, per cui per muovere merce tra i due devi fare un DDT di ‘spostamento merce’, sia in una direzione che eventualmente nell’altra (nel caso riporti merce dal negozio al magazzino).
Domanda. I numeri dei DDT devono essere progressivi? A livello fiscale se il DDT 04-2012 ha la data del 02-04-2012, ed il DDT 05-2012 ha la data del 01-04-2012 ho commesso una infrazione? Posso ricevere penali? Diciamo che l’errore è di solo qualche giorno. Non trovo infatti in nessuna parte che il DDT deve essere progressivo. Grazie
La numerazione dei DDT deve essere progressiva, la irregolare emissione viene sanzionata con un importo da Eur 154,94 a Eur 619,75.
Cortesemente i blocchi di DDT debbono essere
vidimati/bollati, oppure possono essere utilizzati dopo il loro acquisto (tipo Buffetti)
Grazie anticipato
ps
Il DDT è redatto in carta semplice quindi nessuna vidimazione o numeri prestampati tipo le vecchie bolle di accompagnamento. I modelli Buffetti vanno benissimo.
ciao, vorrei sapere se per il trasporto di merce tipo
piastrelle è necessario il ddt oppure se il pagamento è previsto alla consegna è sufficiente lo scontrino fiscale.
Nel DPR. 6 OTTOBRE 1978, N. 627 che disciplinava la normativa per l’emissione delle Bolle di Accompagnamento (oggi applicabile al DDT che la sostituisce) sono previsti i casi di esenzione quando il venditore è un commerciante al minuto. In questo caso però non si parla di trasporto a suo carico. Per cui se non sei commerciante al minuto, devi emettere il DDT obbligatoriamente. Se invece lo sei, potresti anche non emetterlo, ma non sei proprio ‘tranquillo’ dal punto di vista normativo. Come consiglio io ti direi di emettere DDT ed allegare scontrino (di cui ne tieni copia assieme alla tua copia del DDT). In questo modo sei a posto anche se qualcuno in fase di controllo volesse essere eccessivamente fiscale.
Ciao,desidererei sapere per quanti anni vanno conservati i D.D.T.
Grazie
Vanno conservati 5 anni agli effetti fiscali e 10 anni agli effetti civili. Quindi 10 anni per essere ‘tranquilli’ da tutti i punti di vista.
Buongiorno, volevo chiedere se il DDT deve essere obbligatoriamente “chiuso” con una Fattura differita o se si può invece emettere uno scontrino fiscale al posto della fattura, visto che molti clienti dicono che nn se ne fanno niente della fattura e preferiscono avere solo lo scontrino, mentre per il trasporto il DDT serve. Grazie.
Purtroppo non si può se si tratta di una vendita, o solo scontrino o DDT + Fattura differita oppure fattura immediata.
Salve,
una ditta pirotecnica emette un DDT per un trasporto di prodotti che arrivati a destinazione serviranno alla stessa ditta per allestire uno spettacolo pirotecnico; alla fine di ogni spettacolo puntualmente avanzano piccole quantità di prodotti non utilizzate che bisogna riportare in magazzino. Come gestire la cosa nel tragitto di ritorno? E come gestire il magazzino che aggiorna le scorte con i DDT emessi.
Grazie
Potrebbe essere gestito come una tentata vendita. DDT di carico e fatturazione del solo ‘usato’ con rientro dei residui.
Buongiorno, ho una domanda specifica. E’ stato emesso un ddt il 10/03/12 con la seguente dicitura “causale:conto vendita per un mese fino al 10/04/12″, i clienti vorrebbero prolungare il termine al 30/06/12, devo fare un fax per prolungare i termini o riemetto il ddt corretto con la data di scadenza corretta?
Grazie
Il DDT conto vendita può avere durata di un anno, poi va fatturato oppure la merce resa. Il fatto che sia stata messa una data di scadenza è abbastanza ininfluente, penso basti una comunicazione che viene prolungato fino al…. E’ più un problema contrattuale che fiscale.
Buongiorno,
Una domanda relativa ai documenti di consegna dei vettori: quale è l’obbligo di conservazione da parte del corriere delle prove di consegna (ddt o lettera di vettura che sia)? Se sono dieci anni per la copia emessa dal venditore, ma per la copia firmata che certifica il passaggio di mano della merce? I corrieri sotengono che hanno obbligo di un anno.
Grazie
Sì per i Corrieri è un anno. Purtroppo i corrieri hanno una serie di ‘anomalie’ o facilitazioni che si voglia chiamarle. Pensiamo solo al rimborso in ragione di un euro a quintale se perdono il nostro materiale… Vergognoso.
ciao
in questi giorni ho avuto un problema, sono propietari di una picccola pescheria in un paese di 1500 anime sono venuti dei controlli (capitaneria di porto) ero tutto in regola con i segnaprezzi iscritti completi di provenienza e zona di cattura, mi mancava una fattura di 2 razze di pesce, ho detto che la fattura era stata compilata ma per motivi di fretta l’ avevo dimenticata e c’ì volevano due minuti x andarla a prendere questi non anno voluto sentire ragione è hanno scritto un verbale di 1500,00€ in versione ridotta, è giusto?? io non potevo presentare la fattura dopo mezzora di tempo??
le sarei grato se mi rispondesse.
grazie
Premetto che gli aspetti legati alle sanzioni non è un ambito strettamente di mia competenza. In ogni caso per quanto riguarda la fattura (o il DDT) deve accompagnare la merce per cui dal punti di vista strettamente formale il verbale è corretto (e dal punto di vista della Capitaneria, doveroso). Credo siano stati particolarmente ligi perchè si tratta di prodotti alimentari per cui senza fattura viene meno la tracciabilità a tutela del consumatore. Mi spiace ma, seppur rigoroso, il verbale è corretto.
Domanda:
Mi risulta che il DPR 627/1978 è ancora in vigore (sito normattiva) e che in sostanza il DPR 472/1996 non ha cambiato nulla. Il DDT è obbligatorio anche in caso di emissione della fattura entro 24 ore se il bene viaggia?
Il DDT è obbligatorio se la merce viaggia. Può essere sostituito solo dalla fattura accompagnatoria che comunque deve viaggiare assieme alla merce. In questo modo si evita qualunque rischio legato alla presunzione di cessione in caso di controlli.
Vorrei sottoporre una situazione specifica. Abbiamo un’azienda A (subfornitore) che deve fatturare della merce a B(fornitore) ma trasportarla direttamente al compratore finale che è C (cliente).
E’ corretto che A emetta ddt con cessionario B ma destinatario C? E successivamente A potrà fatturare la merce in questione a B e poi B la fattura a C?
Spero di aver spiegato chiaramente la situazione.
Sì il ‘giro’ documentale è corretto. B avendo acquistato la merce da A potrà poi fatturarla con fattura differita a C senza alcun problema. A invece la fatturerà a B.
Buongiorno, Stefano e buona domenica. Argomento: commercio legna da ardere. Se acquisto legna (in quantità media di 50 q.li) da un privato che ha un bosco di proprietà ma che non ha partita IVA, cosa devo mettere nel rettangolo “CEDENTE”?
Analogamente, se vendo la legna già spaccata ad un privato che non ha P. IVA, posso scrivere in CESSIONARIO: a persona privata, non Ditta? E’ obbligario scrivere il nome e cognome del Privato? Esistono termini “codificati” per questa tipologia di venditori e/o acquirenti? Grazie! Luigi
Sia nel documento comprovante l’acquisto sia nella tua fattura di vendita devi segnalare il nominativo del soggetto privato con cui fai l’operazione indicandone il relativo codice fiscale.
Buongiorno Stefano. Utilissima guida.
Ho deciso di cominciare il lavoro dell’ambulante itinerante e di vendita all’ingrosso il tutto con il mio autocarro. Sono gia in possesso di licenza, part.iva, camera di commercio etc. Volevo chiederti quali sono i documenti che devo portare a bordo del veicolo? Non ho un deposito a terra, la merche che acquisterò (d’importazione europea)sarà riventuda nel giro di 2/3 giorni ( a privati e negozi). Ciao grazie spero di essere stato chiaro.
Basta che porti la documentazione comprovante l’acquisto della merce (fatture/DDT ecc…)
Ok grazie non credevo fosse così semplice.
ciao Stefano, titolare di licenza ambulante itinerante, il ddt va sempre portato con l’elencazione della merce che trasporto o essendo ambulante basta solo la licenza al seguito e il registratore di cassa?? grazie.
Non è necessario avere il DDT in accompagnamento della merce. Basta che porti (ed usi eheheh) il registratore di cassa. Ovviamente la licenza di ambulante sempre in tasca.
Grazie, Stefano! Scusami se approfitto ancora (ho appena iniziato l’attività…): se a più riprese io compero legna da un soggetto privato che non ha P. IVA (e nel DDT metto i dati che mi hai consigliato) e alla fine mi ritrovo ad aver acquistato da lui una quantità diciamo di 600 qli di legna, posso emettere un’unica autofattura con data dell’ultima fornitura? Nell’autofattura sono obbligato ad elencare i vari singoli DDT emessi ad ogni fornitura? Oltre ai dati da te consigliati, come causale devo mettere “acquisto”? Grazie per la tua competenza e disponibilità. Buona serata. Luigi
Le fatture (o autofatture) vanno emesse ad ogni consegna di legna oppure se c’è il DDT di consegna vanno emesse mensilmente (una al mese per ogni fornitore). Sì dovresti elencare i riferimenti ai DDT. La causale acquisto va bene.
Ciao Stefano, ho una domanda io sono un agricoltore diretto e produco vini vendo sia a p.iva che privati per la partita IVA faccio regolarmente fattura per i privati posso fare un DDT di tentata vendita e poi ad ogni scarico emettere scontrino di quelli che si compilano a mano? Se un po’ di merce mi avanza che documento devo compilare per farla rientrare in magazzino?
Se non trasporti tu la merce bastalo scontrino senza DDT. Diversamente non serve nulla al rientro, sono gli scontrini che dicono quanto vino hai venduto.
Salve sig. Gardini,
Le chiedo aiuto su una situazione particolare.
Una ditta A da a B merce in c/riparazione ma lo fa senza ddt in quanto hanno lo stesso indirizzo e stesso numero civico. B fattura a fine mese o comunque di volta in volta ma non con fattura immediata la riparazione. E’ corretto?
E’ esonerato A dall’emissione del ddt in c/riparazione in quanto la merce effettivamente non viaggia oppure per giustificare la fattura per il servizio di riparazione B deve avere il carico in c/riparazione ed il reso in conto riparazione con conseguente fattura differita oppure fattura immediata al momento del reso?
Due ditte individuali nello stesso indirizzo, questa in sostanza è la particolarità del caso.
La ringrazio anticipatamente.
Ramona
Diciamo che regolarità perfetta vorrebbe che il DDT fosse emesso ugualmente, anche coem giustificativo in caso di controlli della GdF. Facciamo l’esempio che la ditta B si trovi in casa merce per la quale non ha documenti giustificativi…. Potrebbe essere formulata la presunzione che sia stata acquistata in ‘nero’ per essere rivenduta in ‘nero’ con le conseguenze immaginabili. Dal punto di vista pratico non viaggiando non è soggetta ai controlli su strada. Si potrebbe sostenere senza problemi che la fattura immediata di riparazione è fatta dalla ditta B per riparazioni nella sede della ditta A (cosa peraltro praticamente vera essendo le due sedi coincidenti).
un falegname per lavori effettuati a privati emette ddt completo dell’importo da pagare e poi li registra nel registro corrispettivi come se fossero ricefute fiscali è corretto?
A mio parere no, bisogna emettere Ricevuta Fiscale o Fattura, il DDT non ha valenza ai fini IVA.
Gentile sig. Gardini,
volevo chiederle se esiste un numero max si ddt da emettere. Un ditta può emettere due copie interne (una per la fattura, una da conservare assieme a tutti i ddt emessi), una copia per il destinatario e una copia per il trasportatore?
La ringrazio
Sì potete emettere quante copie vi servono del DDT, se ne servono quattro va bene.
Con la tentata vendita posso emettere un DDT di carico il martedì (primo giorno di tentata vendita) e mantenerlo sino al sabato (ultimo giorno di lavoro) o devo emettere un DDT al. giorno? Nel caso possa mantenere un unico DDT x tutta la settimana, devo portarmi tutti i ddt di vendita emessi nei vari giorni?
Puoi emettere un solo DDT settimanale se rimani ‘fuori sede’ per tutto il periodo. In questo caso devi avere tutti i documenti di ‘scarico’ merce in modo tale che sia sempre riscontrabile la merce che rimane sul mezzo (DDT di carico- merce venduta = merce sull’automezzo).
Buongiorno volevo sapere se, avendo la scheda clienti (tentata vendita), posso omettere il DDT per ogni cliente ma fare un DDT riepilogativo con il carico di tutta la merce e poi, una volta consegnati i prodotti, quando torno in azienda cosa devo fare dei prodotti rimanenti, vale a dire come devo scaricarli? Inoltre tengo a precisare che emetto fattura riepilogativa a fine mese pere i prodotti che consegno.
A mio avviso va fatto il DDT per ogni cliente, anche per poi ‘giustificare’ la fattura riepilogativa di fine mese. La sera chiudi il DDT di tentata vendita con il ‘ricarico’ della merce a magazzino e lo scarico dei singoli DDT del venduto.
Ciao Stefano, ti ringrazio da subito per la tua gentilezza, avrei una domanda sul ddt: una volta emesso può essere modificato a penna? ad esempio stampo un ddt con il numero seriale di un componente e successivamente lo modifico a penna, prima del trasporto, posso farlo? inoltre il ddt può anche essere redatto a penna? perdonami ma non riesco a documentarmi e volevo essere sicuro su come sia regolato ad oggi il ddt. Grazie mille.
Si puoi correggerlo a penna purchè la correzione sia (ovviamente) riportata su tutte le copie. Puoi anche compilarlo a penna, nessuna legge può (ad oggi) obbligarti a farlo con un PC.
Ciao Stefano,
il cliente mi ha inviato saldo finale della fornitura al 30/04
Posso fare fattura di acconto e al momento della consegna (forse tra un mese perchè sta organizzando un groupage) emettere ddt+relativa fattura per il ritiro merci, detraendo l’acconto? Oppure devo ora emettere fattura e tra un mese al ritiro merce fare solo il ddt?
Grazie in anticipo
La procedura corretta è la prima, fattura di acconto poi DDT e fattura finale con detrazione acconto.
Buongiorno, faccio vendita presso domicilio. Ho acquistato merce che spostato presso il mio magazzino, di questa merce ho un ddt al 30 aprile in attesa di fattura. sposto la merce giornalmente per portarla presso il domicilio del potenziale acquirente. come devo comportarmi? di quale documento ho bisogno per girare senza infrangere le regole? grazie
Devi fare un DDT di tentata vendita che porti appresso per tutta la giornata.
Buongiorno , assodato che le merci debbono viaggiare con ddt , in caso di affidamento delle stesse a corrieri chiedo , se aldilà dell’utilità in caso di smarrimento delle merci , sia obbligatorio e/o facoltativo , la firma del corriere preposto al ritiro , oppure non serve e si può archiviare senza apporre nessuna firma sul documento .
Grazie
La firma sul DDT serve per la assunzione di responsabilità da parte del trasportatore.
buon giorno ho un piccolo problema con l’ emissione di un ddt:
devo fare un reso per mancata lavorazione ad un mio cliente(A), la merce verra’ trasportata da me fino alla sede di un cliente(B) che io ed A abbiamo in comune, a questo punto B provvedera’ a recapitarla personalmente ad A, tutto cio’ solo per comodita’ in quanto A e B si incontreranno ad una fiera. Come posso gestire il ddt ?
Ringrazio anticipatamente
Se non vuoi far figurare B nell’operazione è un bel problema…. La procedura sarebbe di fare DDT ad A con destinazione B e poi B a sua volta fa DDT di consegna ad A. Diversamente B risulterebbe ‘trasportatore’ ma non ne ha la licenza ed i requisiti (immagino). A mi avviso una soluzione pulita non c’è.
Ciao Stefano
Se un azienda che vende impianti idraulici contatta un suo installatore di fiducia che si occupa del montaggio di tale impianto, c’è proprio l’obbligo che tale installatore che si occuperà anche del trasporto della merce verso il cantiere, abbia la licenza per il trasporto conto terzi ??
Questa fattispecie prevede che chi trasporta la merce verso il cliente si occupa anche del montaggio e dell’installazione e quindi l’attività di trasporto e connessa con il contratto d’opera che esiste alla fonte.
L’installatore viene nel deposito del venditore di materiale idraulico e si carica la merce con mezzi propri solo al fine di portare a destinazione ed eseguire il lavoro che gli è stato commissionato.
Come bisogna impostare il trasporto nel Ddt ?
Chi trasporta deve avere per forza una licenza particolare ??
Grazie infinite
Manuel
In teoria l’installatore può trasportare merce solo se è di sua proprietà e connessa all’installazione. In questo caso la sua funzione sarebbe quella di ‘corriere’ per la quale non è abilitato. Secondo me c’è qualche problema, anche nella compilazione del DDT. Penso che in caso di controllo su strada da parte della GdF ci potrebbe essere qualche problema.
Salve,ho una società che acquista prodotti alimentari diversi,e li rivendo ai vari negozi,in un’altra regione, emettendo fattura immediata all’arrivo.Per il trasporto uso i dtt che mi rilasciano i vari fornitori,indicando come destinazione la mia sede legale e come data il giorno della partenza riportata nei dtt.è corretto?in caso contrario come devo procedere?grazie mille
Da quello che capisco dalla tua descrizione si tratta di un tipico caso di tentata vendita. Se ho capito bene quindi dovresti farti un DDT tuo di tentata vendita con il quale viaggi per poi fare le vendite presso le destinazioni dei tuoi clienti. anche perchè, tanto per fare un esempio, non si giustifica se tu compri della mozzarella a Salerno (e la tua sede è a Salerno) ti torvi con i DDT dei tuoi fornitori in Toscana per la rivendita. Col DDT del fornitore devi fare il trasporto dalla sua sede alla tua.
salve, se voglio cedere per smaltimento dei toner esausti ad un soggetto che effettua lo smaltimento, devo fare un ddt di che tipo?
Se si, che cosa devo indicare
come causale?
grazie
Una cosa tipo “Smaltimento rifiuti” oppure “Consegna materiale senza valore commerciale” o analoghe descrizioni. L’importante è descrivere bene il prodotto ed indicare che è privo di valore commerciale (e quindi non presuppone un corrispettivo).
Ho una domanda specifica e La ringrazio in anticipo per l’aiuto che potrà darmi. Ho commissionato dei lavori di impemeabilizzazione e pavimentazione nella mia abitazione privata. La ditta appaltatrice di tutta l’opera ha fatto un preventivo con indicazione dei lavori e prezzi dei materiali, cui non si è però attenuta al momento della emissione della fattura. Al termine dei lavori infatti ha emesso una fattura per un importo maggiore rispetto a quello concordato, che ho comunque pagato perchè non sono solita discutere. In tale fattura, nella “descrizione” l’appaltatore ha richiamato i 3 DDT (che mi aveva fatto al momento della consegna dei materiali ma che non mi ha mai rilasciato in copia) e ha specificato “fornitura e posa in opera di marmo” indicando un unico importo senza distinzione tra materiali e manodopera. In seguito, a richiesta del mio commercialista, ha sostituito quella fattura con altra avente il medesimo numero ma modificata nella descrizione: oltre ai 3 DDTe alla dicitura “fornitura e posa in opera di marmo” ha aggiunto la dicitura “manodopera in economia” e ha diviso l’importo complessivo già indicato tra le due voci ancora una volta senza specificare le quantità, n. ore di manodopera, prezzo unitario marmo/manodopera ecc. Poichè a distanza di tempo, un’altra ditta che io non conoscevo e che ha effettuato una parte dei lavori su incarico dell’appaltatore, chiede di essere pagata, l’appaltatore dice che devo pagare io perchè non era l’opera eseguita da quella ditta non era compresa nei lavori indicati nella fattura a consuntivo, mentre in realtà era prevista dal preventivo. A questo punto voglio verificare l’effettivo costo dei materiali e delle opere eseguite, ma ho chiesto all’appaltatore di fornirmi copia dei DDT e lui si rifiuta di consegnarmeli. In che modo posso esigerli? Esiste una norma che lo obbliga a fornirmene copia? Posso comunque denunciare alla GdF l’appaltatore se continua a rifiutarsi di farlo?
Grazie per la Sua risposta,
Qui esuliamo dalla materia fiscale ed entriamo nella materia giuridica. Non è il mio campo, ma mio avviso ci sono i termini per una denuncia da consumatore ‘fregato’. Il comportamento di questa ditta mi sembra davvero scorretto. In ogni caso se li porti in tribunale i DDT dovranno bene o male produrli. Bisogna però che consulti un legale.
Buongiorno, un quesito semplice, siamo depositari e distributori terzi di Gruppi commerciali (grande distribuzione), nel caso in cui i Punti di vendita debbano rendere merce invenduta il documento accompagnatorio relativo deve riportare obbligatoriamente i riferimenti fattura o doc. di trasporto con cui gli è stata consegnata precedentemente la merce? Grazie anticipatamente per l’eventuale risposta. Saluti Roberto
Sì, i riferimenti al documento di consegna originale deve essere riportato sul documento di reso. E’ una buona regola anche di ordine della vostra gestione.
Se compilo un DDT per materiale RESO/NON LAVORATO ad un cessionario DITTA A con destinazione merce diverso – DITTA B – e nelle spese del trasporto scrivo PORTO ASSEGNATO, chi è a dover pagare le spese, la ditta A o la ditta B?
Grazie e cordiali saluti
Il ‘titolare’ di questa fattura è la Ditta A per cui è lei che deve pagare le spese si trasporto, se così è previsto dai vostri accordi. La Ditta B è solo un destinatario della merce. Se poi la Ditta A fatturerà la merce o dei servizi connessi sarà lei stessa (se i loro accordi lo prevedono) a fatturare anche il recupero delle spese di trasporto.
Ok, grazie mille!!